(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
        Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 27 aprile 2004)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale del 1° marzo
2004, n. 510;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  Ai  sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1, comma 3, della
legge   provinciale   22 ottobre  1993,  n.  17,  le  funzioni  della
commissione   provinciale  per  le  cooperative  di  cui  alla  legge
regionale  29 gennaio  1954, n. 7, sono attribuite al direttore della
ripartizione  provinciale  competente,  fatta eccezione per la revoca
degli  amministratori  e  dei  sindaci,  la  nomina  e la proroga del
commissario  e  la  nomina  del  vice- commissario di cui all'Art. 25
della  legge  regionale  29 gennaio  1954,  n.  7,  funzioni che sono
attribuite  alla  giunta  provinciale,  la  quale  decide  sentite le
associazioni  esponenziali degli interessi delle cooperative operanti
in provincia.
    2.  Avverso  i  provvedimenti di cui alle funzioni del comma 1 e'
ammesso ricorso alla giunta provinciale.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
      Bolzano, 5 marzo 2004
                             DURNWALDER
Registrato  alla  Corte  dei  conti il 15 aprile 2004, Registro n. 1,
foglio n. 7.